Art. 35. Le pensioni o gli assegnamenti conceduti ai componenti le soppresse case religiose sono pagati a rate trimestrali scadute dai tesorieri provinciali e dagli altri contabili dello Stato per conto di essi. A tal fine l'amministrazione del fondo per il culto fara' eseguire il versamento delle somme occorrenti per quei pagamenti nella tesoreria centrale, che terra' un apposito conto corrente.