(Regolamento-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
  Le pensioni o gli assegnamenti conceduti ai componenti le soppresse
case religiose sono pagati a rate trimestrali scadute  dai  tesorieri
provinciali e dagli altri contabili dello Stato per conto di essi. 
 
  A tal fine l'amministrazione del fondo per il culto fara'  eseguire
il  versamento  delle  somme  occorrenti  per  quei  pagamenti  nella
tesoreria centrale, che terra' un apposito conto corrente.