(Regolamento-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
  Il pagamento delle pensioni  o  degli  assegnamenti  concessi  deve
essere disposto ed eseguito secondo le norme contenute nelle  sezioni
I e II del capitolo IV, titolo VII del  regolamento  di  contabilita'
generale dello Stato in data del 13 dicembre 1863. 
 
  Pero' non viene fatta agli uffizi  di  riscontro  della  Corte  dei
conti alcuna comunicazione, e si devono  tenere  registri  e  spedire
mandati con una serie speciale di numeri progressivi. 
 
  All'amministrazione del fondo per il culto devono  esser  trasmessi
dalle direzioni del tesoro  i  prospetti  mensuali  delle  variazioni
avvenute alle partite delle pensioni o degli  assegni  inscritti  nei
registri di ciascuna agenzia del tesoro.