Art. 36. Il pagamento delle pensioni o degli assegnamenti concessi deve essere disposto ed eseguito secondo le norme contenute nelle sezioni I e II del capitolo IV, titolo VII del regolamento di contabilita' generale dello Stato in data del 13 dicembre 1863. Pero' non viene fatta agli uffizi di riscontro della Corte dei conti alcuna comunicazione, e si devono tenere registri e spedire mandati con una serie speciale di numeri progressivi. All'amministrazione del fondo per il culto devono esser trasmessi dalle direzioni del tesoro i prospetti mensuali delle variazioni avvenute alle partite delle pensioni o degli assegni inscritti nei registri di ciascuna agenzia del tesoro.