(Regolamento-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
  I membri delle corporazioni religiose soppresse, i quali conseguano
qualche ufficio, che porti aggravio sul bilancio  dei  Comuni,  delle
Provincie, dello Stato e del fondo per il culto, ed i  religiosi  che
ottengano un beneficio od un assegno per servizio  di  culto,  devono
immediatamente farne denuncia all'amministrazione del  fondo  per  il
culto, per lo effetto dell'art. 8 della Legge. 
 
  Eguale obbligo incombe ai sindaci, ai pretori ed a qualsiasi  altra
autorita' od ufficio pubblico, che  abbia  notizia  del  fatto  sovra
accennato. 
 
  La omessa denuncia da' ragione alla amministrazione del  fondo  per
il culto di ritenere sulla rata avvenire di pensione od  assegnamento
del religioso o della religiosa, le  somme  corrispondenti  a  quella
indebitamente percepita per la non avvenuta riduzione della  pensione
o dello assegnamento stesso.