Art. 39. I membri delle corporazioni religiose soppresse, i quali conseguano qualche ufficio, che porti aggravio sul bilancio dei Comuni, delle Provincie, dello Stato e del fondo per il culto, ed i religiosi che ottengano un beneficio od un assegno per servizio di culto, devono immediatamente farne denuncia all'amministrazione del fondo per il culto, per lo effetto dell'art. 8 della Legge. Eguale obbligo incombe ai sindaci, ai pretori ed a qualsiasi altra autorita' od ufficio pubblico, che abbia notizia del fatto sovra accennato. La omessa denuncia da' ragione alla amministrazione del fondo per il culto di ritenere sulla rata avvenire di pensione od assegnamento del religioso o della religiosa, le somme corrispondenti a quella indebitamente percepita per la non avvenuta riduzione della pensione o dello assegnamento stesso.