Art. 40. Il pagamento dei sussidi concessi dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della Legge deve disporsi dalla amministrazione del fondo per il culto entro un mese dal ricevimento degli atti di presa di possesso delle rispettive case religiose, e viene eseguito dai tesorieri, come qualuque altro pagamento che l'amministrazione stessa ordini, colla spedizione di mandati fatta a norma dell'art. 539 del regolamento di contabilita' generale dello Stato in vigore.