(Regolamento-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
  Il pagamento dei sussidi concessi dall'ultimo capoverso dell'art. 3
della Legge deve disporsi dalla  amministrazione  del  fondo  per  il
culto entro un mese dal ricevimento degli atti di presa  di  possesso
delle rispettive case religiose, e viene eseguito dai tesorieri, come
qualuque altro pagamento che l'amministrazione stessa  ordini,  colla
spedizione di mandati fatta a norma dell'art. 539 del regolamento  di
contabilita' generale dello Stato in vigore.