(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 34)
                              Art. 34. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                        1, art. 32, comma 3°) 
 
  Ogni Comune e' diviso in sezioni elettorali. 
  La divisione in sezioni e' fatta indistintamente  per  iscritti  di
sesso maschile e femminile in guisa che in ogni sezione il numero  di
iscritti non sia di regola superiore a 800, ne' inferiore a 100. 
  Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilita' rendano
difficile l'esercizio del diritto elettorale, si  possono  costituire
sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.