Art. 34. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 3°) Ogni Comune e' diviso in sezioni elettorali. La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile in guisa che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 800, ne' inferiore a 100. Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.