(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 35)
                              Art. 35. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1038, art. 27, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                             1, art. 22) 
 
  Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la  Commissione
elettorale comunale,  dopo  aver  compiuto  gli  adempimenti  di  cui
all'art. 16, provvede, con  un'unica  deliberazione,  alla  revisione
della  ripartizione  del  Comune   in   sezioni   elettorali,   della
circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di  ciascuna  di
esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni  nonche'
alla revisione delle liste per le  sezioni  gia'  esistenti  ed  alla
compilazione delle  liste  delle  persone  iscritte  per  ogni  nuovi
sezione.