(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 36)
                              Art. 36. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                             1, art. 23) 
 
  Il  cittadino  iscritto  e'  assegnato  alla  sezione   nella   cui
circoscrizione ha, secondo l'indicazione  della  lista  generale,  la
propria abitazione. 
  I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra  le  singole
sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoche', per la  loro  entita'
numerica, si renda necessario l'istituzione di appositi sezioni.