Art. 36. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 23) Il cittadino iscritto e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoche', per la loro entita' numerica, si renda necessario l'istituzione di appositi sezioni.