(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 37)
                              Art. 37. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29) 
 
  Le liste di  sezione  devono  essere  compilate  distintamente  per
sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente
per le firme di identificazione degli elettori  e  per  le  firme  di
riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanni sottoscritte
dai componenti della Commissione comunale e da  segretario  e  devono
recare il bollo dell'ufficio comunale.