Art. 37. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29) Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanni sottoscritte dai componenti della Commissione comunale e da segretario e devono recare il bollo dell'ufficio comunale.