(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 38)
                              Art. 38. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 30) 
 
  Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro, sezioni;
ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due  sezioni
e non piu' di due sezioni  possono  avere  l'accesso  dalla  medesima
strada. 
  Tuttavia, per comprovate necessita', i Comuni possono essere,  caso
per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso  fabbricato
un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di  dodici,
ed a prescindere dalle limitazioni  previste  dal  comma  precedente,
circa il numero di sezioni che possono avere il  medesimo  accesso  o
l'accesso dalla medesima strada, purche', in ogni caso,  un  medesimo
accesso dalla strada alla sala non serva piu' di sei sezioni. 
  Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessita'  di
variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione  comunale
deve farne proposta  alla  Commissione  elettorale  mandamentale  non
oltre il decimo giorno antecedente alla data  di  convocazione  degli
elettori, informando contemporaneamente il prefetto.  La  Commissione
mandamentale, premesse le indagini che  reputi  necessarie,  provvede
inappellabilmente in via di urgenza  e  non  piu'  tardi  del  quinto
giorno antecedente alla data predetta. 
  Qualora  la  variazione  sia   approvata,   il   presidente   della
Commissione mandamentale ne da' immediato avviso  al  prefetto  e  al
sindaco, il  quale  deve  portarla  a  conoscenza  del  pubblico  con
manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.