(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 39)
                              Art. 39. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                      1, art. 24, commi 1 e 2) 
 
  Non piu' tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il
medesimo manifesto di cui all'articolo 18,  invita  chiunque  intenda
proporre ricorsi contro la ripartizione del  Comune  in  sezioni,  la
circoscrizione  delle  sezioni,  la  determinazione  dei  luoghi   di
riunione di ciascuna di  esse,  l'assegnazione  degli  iscritti  alle
singole sezioni, a presentarli rispettivamente entra il 20  aprile  e
il 20 ottobre alla Commissione elettorale mandamentale, anche per  il
tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta. 
  Durante questo  periodo,  la  deliberazione  di  cui  all'art.  35,
corredata dei documenti relativi e di un  esemplare  delle  liste  di
sezione,  rimane  depositata  nell'ufficio  comunale   perche'   ogni
cittadino possa prenderne visione. 
  Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto e' data immediata notizia
al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresi', una copia della
deliberazione. 
  Il sindaco, non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre,  trasmette  al
presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione
di  cui  all'art.  35  con  i  documenti  e  gli  eventuali   ricorsi
presentati, insieme con due esempi delle liste delle nuove sezioni  e
l'elenco delle variazioni  per  nuove  iscrizioni  o  per  radiazioni
apportate alle liste delle sezioni preesistenti. 
  Per la ricezione degli atti da parte della  Commissione  elettorale
mandamentale  e  per  gli  eventuali  inadempimenti  del  Comune,  si
osservano le disposizioni di cui al terzo e  quarto  comma  dell'art.
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