Art. 39. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 24, commi 1 e 2) Non piu' tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 18, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entra il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta. Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 35, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perche' ogni cittadino possa prenderne visione. Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto e' data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresi', una copia della deliberazione. Il sindaco, non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione di cui all'art. 35 con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esempi delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti. Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del Comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28.