Art. 40. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 24; ultimo comma, e 32, comma 4) Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la Commissione mandamentale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle, delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 29, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni gia' approvate. Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione. I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale. Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti. La Commissione mandamentale, qualora accerti, di ufficio o su denunzia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, puo' apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.