(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 40)
                              Art. 40. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio 1966,  n.
            1, articoli 24; ultimo comma, e 32, comma 4) 
 
  Entro il 10 giugno e il 10  dicembre  la  Commissione  mandamentale
decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni
a quelle, delle sezioni preesistenti, tenendo conto  delle  decisioni
adottate ai sensi dell'art. 29, e autentica le liste,  attestando  in
calce a ciascuna di  esse  il  numero  degli  iscritti  che  vi  sono
compresi, dopo aver riportato  sopra  i  due  esemplari  delle  liste
relative alle sezioni preesistenti, depositati  presso  di  essa,  le
variazioni gia' approvate. 
  Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo
della Commissione. 
  I  due  esemplari  delle  liste  di  sezione   restano   depositati
nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale. 
  Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate,  entro
lo stesso termine  di  cui  sopra,  alla  Commissione  comunale,  che
apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni. 
  Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli
interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti. 
  La Commissione mandamentale,  qualora  accerti,  di  ufficio  o  su
denunzia  degli  interessati,  l'esistenza  di  errori  materiali  di
scritturazione  od  omissioni  di  nomi  di  cittadini   regolarmente
iscritti  nelle  liste  generali,  puo'   apportare   le   occorrenti
variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a
quello delle elezioni,  dandone  immediata  notizia  al  sindaco  che
provvede ad informarne tempestivamente  i  presidenti  delle  singole
sezioni.