(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 41)
                              Art. 41. 
               (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25) 
 
  Il cittadino iscritto  nelle  liste,  che  trasferisce  la  propria
abitazione nella circoscrizione di altra  sezione  del  Comune,  deve
essere compreso nella lista  elettorale  di  quest'ultima  quando  il
trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe. 
  La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le  occorrenti
variazioni con la procedura di cui all'articolo 32 e, in  ogni  caso,
non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione  dei
comizi elettorali.