Art. 13. Limiti delle emissioni 13.1. I fumi che gli impianti termici scaricano nell'atmosfera devono avere caratteristiche e composizioni comprese entro i limiti appresso specificati. 13.2. Il limite massimo ammissibile delle particelle solide contenute nei fumi emessi dagli impianti termici e' espresso dalla seguente relazione: q = 0,25 (1 + A) nella quale q rappresenta il quantitativo di particelle espresso in g per mc di emissioni ed A un aumento percentuale consentito per impianti di potenzialita' uguale o superiore a 106 Kcal/h, in funzione della potenzialita' dell'impianto e delle altezze di sbocco superiori a m 30, come indicato nel diagramma riportato nella appendice n. 3. 13.3. E' ammessa l'interpolazione lineare per potenzialita' intermedie a quelle tabulate. 13.4. Il contenuto di 0,25 g di sostanze solide per mc di emissioni si assume pari all'indice n. 1 della scala Ringelmann ed all'indice n. 8 della scala Bacharach. 13.5. L'indice dei fumi emessi dagli impianti termici non deve in nessun caso essere superiore al n. 2 della scala Ringelmann, con la sola eccezione delle circostanze appresso specificate. 13.6. E' consentito che l'indice dei fumi emessi dagli impianti termici che bruciano combustibili liquidi assuma i seguenti valori per periodi complessivi non superiori a 5 minuti primi durante ogni ora di funzionamento: camini alti fino a 50 m. n. 2 della scala Ringelmann camini alti oltre 50 m. n. 3 della scala Ringelmann. 13.7. Le durate dei periodi complessivi sopraddetti possono essere raddoppiate per gli impianti termici che bruciano combustibili solidi. 13.8. Il limite massimo ammissibile per la concentrazione dei composti dello zolfo, espressi come anidride solforosa, contenuti nei fumi emessi dagli impianti termici nei cui focolari vengono bruciati combustibili liquidi aventi viscosita' superiori a 5 gradi Engler e contenuti in solfo non superiori al 4 per cento in peso, non deve risultare superiore allo 0,20 per cento in volume, in nessuna fase del funzionamento. La misura della concentrazione deve essere effettuata alla base dei camini. 13.9. L'accertamento del contenuto di particelle solide e di composti dello zolfo nei fumi emessi dagli impianti termici di nuova installazione, trasformati od ampliati, deve essere effettuato in sede di collaudo secondo le modalita' specificate in appendice. 13.10. Qualora il rilevamento visivo dell'indice dei fumi emessi da un impianto termico gia' installato, effettuato dal personale incaricato del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco periodicamente o su indicazioni dell'autorita' sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla legge, metta in evidenza valori superiori a quelli consentiti dal regolamento, per due volte, si deve procedere all'accertamento del contenuto di particelle solide nei fumi con metodo ponderale secondo le modalita' specificate in appendice. 13.11. Nel caso in cui i risultati degli accertamenti basati sui metodi descritti nelle appendici diano valori superiori a quelli consentiti dal regolamento, il Comando provinciale dei vigili del fuoco trasmette all'ufficio del medico provinciale il verbale redatto a conclusione dell'ispezione effettuata, per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Copia del medesimo verbale deve essere notificata al responsabile dell'impianto. 13.12. La concentrazione dell'anidride carbonica (CO2) contenuta nei fumi emessi dagli impianti termici funzionanti a combustibili liquidi, misurata allo sbocco od alla base dei camini in fase di funzionamento normale deve essere compresa fra il dieci e il tredici per cento in volume, al fine di assicurare combustioni quanto piu' perfette possibili. 13.13. La concentrazione dell'anidride carbonica consentita nei fumi emessi dagli impianti termici funzionanti con combustibili solidi, misurata allo sbocco od alla base dei camini, in fase di funzionamento normale, deve essere superiore al 10 per cento del volume. 13.14. La temperatura dei fumi emessi dagli impianti termici misurata allo sbocco nell'atmosfera, deve essere in ogni circostanza, esclusi solo i periodi di avviamento, superiore a 90 gradi C. Detta temperatura puo' anche essere misurata alla base del camino previa determinazione della diminuzione della temperatura dei fumi nel loro percorso dalla base alla bocca del camino 13.15. Tutti i limiti ammessi nel presente regolamento per le materie inquinanti presenti nei fumi sono riferiti a volumi unitari secchi di emissione riportati alla temperatura di 15 gradi C ed alla pressione di 760 mm di mercurio.