(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 13)
                                Art. 13. 
                        Limiti delle emissioni 

 
13.1. I fumi che gli impianti termici scaricano nell'atmosfera 
devono avere caratteristiche e composizioni comprese entro  i  limiti
appresso specificati. 
13.2. Il limite massimo ammissibile delle particelle solide 
contenute nei fumi emessi dagli impianti termici  e'  espresso  dalla
seguente relazione: 
q = 0,25 (1 + A) 
nella quale q rappresenta il quantitativo di particelle espresso in g
per mc di emissioni  ed  A  un  aumento  percentuale  consentito  per
impianti di  potenzialita'  uguale  o  superiore  a  106  Kcal/h,  in
funzione della potenzialita' dell'impianto e delle altezze di  sbocco
superiori a  m  30,  come  indicato  nel  diagramma  riportato  nella
appendice n. 3. 
13.3. E' ammessa l'interpolazione lineare per potenzialita' 
intermedie a quelle tabulate. 
13.4. Il contenuto di 0,25 g di sostanze solide per mc di emissioni 
si assume pari all'indice n. 1 della scala Ringelmann  ed  all'indice
n. 8 della scala Bacharach. 
13.5. L'indice dei fumi emessi dagli impianti termici non deve in 
nessun caso essere superiore al n. 2 della scala Ringelmann,  con  la
sola eccezione delle circostanze appresso specificate. 
13.6. E' consentito che l'indice dei fumi emessi dagli impianti 
termici che bruciano combustibili liquidi assuma  i  seguenti  valori
per periodi complessivi non superiori a 5 minuti primi  durante  ogni
ora di funzionamento: 
camini alti fino a 50 m. n. 2 della scala Ringelmann 
camini alti oltre 50 m. n. 3 della scala Ringelmann. 
13.7. Le durate dei periodi complessivi sopraddetti possono essere 
raddoppiate  per  gli  impianti  termici  che  bruciano  combustibili
solidi. 
13.8. Il limite massimo ammissibile per la concentrazione dei 
composti dello zolfo, espressi come anidride solforosa, contenuti nei
fumi emessi dagli impianti termici nei cui focolari vengono  bruciati
combustibili liquidi aventi viscosita' superiori a 5 gradi  Engler  e
contenuti in solfo non superiori al 4 per cento  in  peso,  non  deve
risultare superiore allo 0,20 per cento in volume,  in  nessuna  fase
del  funzionamento.  La  misura  della  concentrazione  deve   essere
effettuata alla base dei camini. 
13.9. L'accertamento del contenuto di particelle solide e di 
composti dello zolfo nei fumi emessi dagli impianti termici di  nuova
installazione, trasformati od ampliati,  deve  essere  effettuato  in
sede di collaudo secondo le modalita' specificate in appendice. 
13.10. Qualora il rilevamento visivo dell'indice dei fumi emessi da 
un  impianto  termico  gia'  installato,  effettuato  dal   personale
incaricato del competente Comando provinciale dei  vigili  del  fuoco
periodicamente o su  indicazioni  dell'autorita'  sanitaria  o  degli
organi di controllo previsti dalla legge, metta  in  evidenza  valori
superiori a quelli consentiti dal regolamento, per due volte, si deve
procedere all'accertamento del contenuto  di  particelle  solide  nei
fumi  con  metodo  ponderale  secondo  le  modalita'  specificate  in
appendice. 
13.11. Nel caso in cui i risultati degli accertamenti basati sui 
metodi descritti nelle appendici  diano  valori  superiori  a  quelli
consentiti dal regolamento, il Comando  provinciale  dei  vigili  del
fuoco trasmette all'ufficio del medico provinciale il verbale redatto
a conclusione dell'ispezione  effettuata,  per  l'applicazione  delle
sanzioni previste dalla legge. Copia del medesimo verbale deve essere
notificata al responsabile dell'impianto. 
13.12. La concentrazione dell'anidride carbonica (CO2) contenuta 
nei fumi emessi dagli impianti  termici  funzionanti  a  combustibili
liquidi, misurata allo sbocco od alla base  dei  camini  in  fase  di
funzionamento normale deve essere compresa fra il dieci e il  tredici
per cento in volume, al fine di assicurare  combustioni  quanto  piu'
perfette possibili. 
13.13. La concentrazione dell'anidride carbonica consentita nei 
fumi emessi  dagli  impianti  termici  funzionanti  con  combustibili
solidi, misurata allo sbocco od alla base  dei  camini,  in  fase  di
funzionamento normale, deve essere superiore  al  10  per  cento  del
volume. 
13.14. La temperatura dei fumi emessi dagli impianti termici 
misurata allo sbocco nell'atmosfera, deve essere in ogni circostanza,
esclusi solo i periodi di avviamento, superiore a 90 gradi  C.  Detta
temperatura puo' anche essere misurata alla base  del  camino  previa
determinazione della diminuzione della temperatura dei fumi nel  loro
percorso dalla base alla bocca  del  camino  13.15.  Tutti  i  limiti
ammessi nel presente regolamento per le materie  inquinanti  presenti
nei fumi sono riferiti a volumi unitari secchi di emissione riportati
alla temperatura di 15 gradi  C  ed  alla  pressione  di  760  mm  di
mercurio.