(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
  Il comune o il  consorzio  stabilisce  nei  propri  regolamenti  di
igiene le norme relative all'organizzazione dei servizi  di  medicina
scolastica,   secondo   le   disposizioni   generali   del   presente
regolamento;  determina  inoltre  il  numero  dei  medici  scolastici
occorrenti per il servizio generico e specialistico e  del  personale
sanitario ausiliario, anche in relazione alle scuole speciali e  alle
classi  differenziali  e  ne  stabilisce,  a  norma  degli   articoli
seguenti, la posizione giuridica e il trattamento economico. 
  Le disposizioni aggiuntive ai regolamenti predetti dovranno  essere
emanate entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento. 
  In casi di inadempienza, su richiesta del medico provinciale, sara'
provveduto a norma delle vigenti disposizioni stabilite  dalla  legge
comunale e provinciale.