(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
  Nei comuni o consorzi con popolazione superiore a 30.000 abitanti o
capoluoghi di provincia e relativi consorzi e negli  altri  comuni  o
consorzi che non intendono  avvalersi  della  facolta'  concessa  dal
secondo  comma  dell'art.  13  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264,  saranno  di  norma  adibiti  al
servizio medico scolastico, almeno un medico scolastico generico  per
ogni 2000 alunni o frazione superiore a 1000 e almeno una  unita'  di
personale sanitario  ausiliario  per  ogni  1000  alunni  o  frazione
superiore a 500, anche in relazione  alla  dislocazione  territoriale
della scuola. 
  I comuni, i consorzi di comuni, o in via sostitutiva o integrativa,
le province provvedono  ad  assicurare  il  fabbisogno  di  personale
medico generico e specialistico: 
    1) mediante l'istituzione di posti di organico per le  rispettive
categorie o specializzazioni; 
    2)  mediante  il  conferimento  di  incarichi  a  medici   liberi
professionisti, che non comportino rapporto di pubblico impiego; 
    3) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con  enti  ed
istituti pubblici che  svolgono  attivita'  di  carattere  sanitario,
sempre  che  tali   convenzioni   rientrino   nei   rispettivi   fini
istituzionali. Nelle convenzioni saranno precisati gli  obblighi,  le
modalita' e le condizioni per il regolare svolgimento del servizio. 
  Nelle stesse forme previste dal precedente comma  si  provvede  nei
riguardi del personale sanitario ausiliario.