(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
  L'assunzione, lo stato giuridico e  il  trattamento  economico  del
personale medico di ruolo dei servizi di medicina scolastica generica
e specializzata svolti dai comuni, dai  consorzi  e  dalle  province,
salvo quanto disposto dal  presente  regolamento,  sono  disciplinati
dalle norme delle leggi e dei  relativi  regolamenti  concernenti  il
personale medico degli  uffici  sanitari  comunali  e  consorziali  o
quello assunto  dalle  province  per  i  servizi  di  assistenza,  di
vigilanza igienica  e  di  profilassi,  istituiti  stabilmente  nelle
province. 
  Si applicano altresi' ai medici scolastici generici  e  specialisti
di ruolo le norme sullo stato giuridico e  il  trattamento  economico
previsto per i medici di  ruolo  degli  uffici  sanitari  comunali  e
consorziali o  assunti  stabilmente  dalle  province,  contenute  nei
regolamenti degli enti locali indicati nel comma precedente, salvo le
norme che per speciali esigenze saranno emanate dagli  enti  medesimi
per i servizi specialistici.