Art. 20. Il personale sanitario ausiliario da adibire al servizio medico scolastico deve essere in possesso dei rispettivi diplomi specifici, disciplinati dalla legge 19 luglio 1940, n. 1098. Le norme dei pubblici concorsi per l'assunzione in posti di ruolo di tale personale sono contenute nei regolamenti dei singoli enti. Nei casi di intervento integrativo o sostitutivo delle province, le rispettive amministrazioni integrano il regolamento sanitario in analogia a quanto stabilito negli articoli precedenti e nei precedenti commi.