(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
  L'ufficiale  sanitario  secondo  le   istruzioni   e   disposizioni
impartite dal medico  provinciale,  d'intesa  col  provveditore  agli
studi, stabilisce  con  il  capo  della  scuola  o  dell'istituto  le
modalita' di svolgimento e gli orari dei servizi sanitari generici  e
specialistici, in modo che  le  lezioni  non  subiscano  intralcio  e
risulti bene armonizzata l'attivita' sanitaria con quella scolastica.