(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
  Per la  tutela  della  salute  dell'igiene  nelle  scuole  o  negli
istituti di educazione e di istruzione il medico scolastico  provvede
a: 
    sottoporre  a  visita  medica  preliminare  all'inizio  dell'anno
scolastico, tutti i soggetti, allo scopo di accertare  gli  eventuali
impedimenti ad una normale frequenza scolastica; 
    selezionare gli  alunni  che  abbisognino  di  piu'  approfonditi
accertamenti; 
    visitare accuratamente almeno una volta nel corso  dell'anno  gli
alunni  frequentanti,  allo  scopo  di   controllarne   lo   sviluppo
psico-fisico; 
    eseguire le reazioni tubercoliniche registrandone l'esito  e  far
eseguire l'indagine schermografica, di norma al primo  ed  al  quarto
anno della scuola elementare, ed al terzo anno della scuola media; 
    eseguire  visite  straordinarie  o  periodiche  ai  soggetti  che
richiedono speciale osservazione ed a quelli che lasciano  la  scuola
definitivamente o che passano ad altre scuole ed istituti; 
    avviare  a  visita  specialistica  presso  idonee  istituzioni  i
soggetti che hanno bisogno di particolari  accertamenti  al  fine  di
proporne l'eventuale assegnazione alle scuole speciali,  alle  classi
differenziali o a centri e  istituzioni  particolari  di  cura  e  di
rieducazione. 
  E' altresi' compito del medico scolastico,  nell'ambito  delle  sue
attribuzioni, di collaborare con  i  dirigenti  scolastici,  con  gli
insegnanti, con le famiglie e con i  centri  medico-psico-pedagogici,
al fine sia  di  ottenere  il  miglior  rendimento  scolastico  degli
alunni, sia di evitare loro o  limitare  le  cause  di  affaticamento
mentale. 
  La stessa collaborazione sara'  posta  in  atto  per  promuovere  o
coordinare le iniziative piu'  idonee  per  lo  svolgimento  di  ogni
attivita'  di  educazione  sanitaria,  secondo  i  programmi   e   le
istruzioni della superiore autorita' sanitaria.