(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 23)
                              Art. 23. 
 
 
  In ordine alla vigilanza igienica il medico scolastico,  coadiuvato
dall'assistente sanitaria, controlla che siano mantenuti in ordine  e
in efficienza i  locali,  gli  arredamenti,  le  attrezzature  e  gli
impianti di illuminazione, di riscaldamento e di ventilazione. 
  Vigila  sulla  pulizia   personale   degli   alunni,   in   stretta
collaborazione con il corpo insegnante, si accerta che sia fatto  uso
conveniente e assiduo delle docce  ed  esercita  la  vigilanza  sulla
condizione di pulizia dei servizi igienici. 
  Svolge altresi' opera assidua di sorveglianza sui locali di  cucina
e  annessi  e  sulle  suppellettili,  sulle   provviste   di   generi
alimentari, sul rispetto delle tabelle dietetiche, sulla confezione e
distribuzione  della  refezione  scolastica,  nonche'  sui  requisiti
igienici di qualsiasi cibo o  bevanda  distribuiti,  sotto  qualunque
forma, nelle scuole o negli istituti. 
  Quando le condizioni degli edifici o dei locali adibiti a  sede  di
scuola o di istituti educativi, o lo stato dei  servizi  igienici,  o
delle attrezzature, o  degli  impianti  suddetti  si  presentino  con
strutture e caratteri contrastanti con quelli prescritti dalle  norme
sulla edilizia scolastica o siano, oltreche' disadatti, antigienici e
di nocumento per gli alunni frequentanti,  il  medico  scolastico  ne
rende edotto l'ufficiale sanitario che e' tenuto  a  darne  immediata
comunicazione al direttore della scuola o al capo  dell'istituto,  al
sindaco, al medico provinciale e al provveditore agli studi. 
  Per le esigenze di ordinaria manutenzione dei  locali,  impianti  e
servizi, l'ufficiale sanitario rende edotta  l'autorita'  comunale  o
provinciale.