(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 24)
                              Art. 24. 
 
 
  Per quanto concerne i rapporti con il  personale  insegnante  ed  i
familiari degli alunni, i medici scolastici devono: 
    concordare con il personale direttivo della  scuola  i  giorni  e
l'ora del ricevimento dei familiari degli alunni; 
    prendere  contatti,  tramite  la   direzione   della   scuola   o
dell'istituto e, ove occorra, anche  direttamente,  con  i  familiari
degli alunni, per chiedere o riferire notizie  relative  alla  salute
degli stessi; 
    tenere  costantemente  informato  il  personale  direttivo  della
scuola, di ogni evenienza di carattere igienico  sanitario,  fornendo
pareri  su  qualunque  quesito  che   comunque   interessi   l'igiene
scolastica e la salute somato-psichica dello scolaro. 
  Ad analogo compito informativo e'  tenuto  il  personale  direttivo
della scuola nei confronti del medico scolastico.