(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 26)
                              Art. 26. 
 
 
  L'ufficiale sanitario in una propria relazione da inviare al medico
provinciale e  al  provveditore  agli  studi  alla  fine  di  ciascun
trimestre  scolastico,  riepiloghera'   le   relazioni   dei   medici
scolastici,  formulando  eventuali   proposte   e   prospettando   le
iniziative necessarie per il potenziamento  e  il  miglioramento  dei
servizi.