(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 28)
                              Art. 28. 
 
 
  Il servizio di medicina scolastica puo'  essere  svolto  anche  nei
periodi di chiusura delle scuole durante l'anno scolastico attraverso
l'attivita' ambulatoriale e le  prestazioni  di  istituto  in  favore
della popolazione scolastica iscritta. 
  Nel  periodo  di  vacanza  estiva  i  servizi  sanitari  scolastica
funzionano all'occorrenza per le attivita' connesse con  l'invio  dei
fanciulli alle  colonie  climatiche  ovvero  per  l'assistenza  nelle
colonie esistenti nell'ambito del territorio comunale.