(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264- art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
  Il  personale  avente  attribuzioni  specifiche  nel  servizio   di
medicina scolastica e' costituito oltre che dall'ufficiale sanitario: 
    a) da un medico scolastico o da piu' medici scolastici di cui uno
responsabile dell'andamento del servizio; 
    b) da personale sanitario ausiliario,  costituito  da  assistenti
sanitarie  visitatrici,  infermiere  professionali,  vigilatrici   di
infanzia; 
    c) dal direttore sanitario di istituti pediatrici di  ricovero  e
di cura pubblici o privati, quando egli assuma la finzione del medico
scolastico per l'esistenza di scuole interne. 
  Il personale suindicato stabilira' e manterra' stretti contatti con
il capo dell'istituto scolastico o direttore della scuola  e  con  il
personale  dagli  stessi  dipendente  per  le  necessarie  intese  di
collaborazione e di armonizzazione del servizio sanitario con  quello
scolastico.