Art. 9. Il personale avente attribuzioni specifiche nel servizio di medicina scolastica e' costituito oltre che dall'ufficiale sanitario: a) da un medico scolastico o da piu' medici scolastici di cui uno responsabile dell'andamento del servizio; b) da personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici di infanzia; c) dal direttore sanitario di istituti pediatrici di ricovero e di cura pubblici o privati, quando egli assuma la finzione del medico scolastico per l'esistenza di scuole interne. Il personale suindicato stabilira' e manterra' stretti contatti con il capo dell'istituto scolastico o direttore della scuola e con il personale dagli stessi dipendente per le necessarie intese di collaborazione e di armonizzazione del servizio sanitario con quello scolastico.