Art. 18. Gli investiti e gli amministratori degli anzidetti enti morali, che, in esecuzione della Legge 7 luglio 1866, avessero gia' fatta la denuncia del patrimonio immobiliare, dovranno fare una denuncia suppletiva dei capitali, canoni, censi, livelli, decime, annue prestazioni, e di tutto il rimanente loro patrimonio mobiliare, per gli effetti del disposto dagli articoli 2 e 18 della Legge 15 agosto 1867. Tale denuncia dovra' eseguirsi di conformita' al modulo A; ed a cura degli agenti dell'Amministrazione sara' unita alla denuncia precedente.