(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  Gli investiti e gli amministratori  degli  anzidetti  enti  morali,
che, in esecuzione della Legge 7 luglio 1866, avessero gia' fatta  la
denuncia del  patrimonio  immobiliare,  dovranno  fare  una  denuncia
suppletiva  dei  capitali,  canoni,  censi,  livelli,  decime,  annue
prestazioni, e di tutto il rimanente loro patrimonio  mobiliare,  per
gli effetti del disposto dagli articoli 2 e 18 della Legge 15  agosto
1867. 
 
  Tale denuncia dovra' eseguirsi di conformita' al  modulo  A;  ed  a
cura degli agenti  dell'Amministrazione  sara'  unita  alla  denuncia
precedente.