(Statuto - art. 25)
                              Art. 25. 
 
  La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero di  membri  non
superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione,  ed  e'
eletta dal Consiglio fra, i suoi membri, con le  modalita'  stabilite
dall'articolo seguente.