(Statuto - art. 26)
                              Art. 26. 
 
  L'elezione del Presidente e della  Giunta  avviene  sulla  base  di
documenti programmatici, presentati da uno o piu' Gruppi  consiliari,
e collegati a liste bloccate recanti il nome del Presidente  e  degli
altri, membri della Giunta. 
  Il  Consiglio  procede,   dopo   la   discussione   sui   documenti
programmatici, alla elezione del Presidente e della Giunta, con  voto
per  appello  nominale  e  a  maggioranza  assoluta  dei  consiglieri
assegnati alla Regione. 
  Se, dopo due votazioni, nessuna lista ha  ottenuto  la  maggioranza
assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste
che abbiano  riportato  il  maggior  numero  di  voti  nella  seconda
votazione. 
  E' eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.