Art. 26. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di documenti programmatici, presentati da uno o piu' Gruppi consiliari, e collegati a liste bloccate recanti il nome del Presidente e degli altri, membri della Giunta. Il Consiglio procede, dopo la discussione sui documenti programmatici, alla elezione del Presidente e della Giunta, con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. Se, dopo due votazioni, nessuna lista ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. E' eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.