(Statuto - art. 27)
                              Art. 27. 
 
  Il Presidente e la Giunta rimangono in carica  fino  alla  elezione
del nuovo Presidente e della nuova Giunta. 
  Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione  della  mozione  di
revoca del Presidente e della Giunta o l'accettazione  da  parte  del
Consiglio delle dimissioni di  questa,  il  Presidente  e  la  Giunta
rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.