(Statuto - art. 28)
                              Art. 28. 
 
  Il Consiglio regionale revoca congiuntamente  il  Presidente  e  la
Giunta regionale, a seguito dell'approvazione di una mozione che deve
essere sottoscritta da almeno un  quarto  dei  consiglieri  assegnati
alla Regione. 
  La mozione deve essere discussa dal Consiglio regionale  non  prima
di dieci e non oltre quindici giorni dalla data di  presentazione,  e
votata per appello nominale, a maggioranza dei voti  dei  consiglieri
assegnati alla Regione. 
  Le dimissioni e la cessazione dalla carica del Presidente o  di  un
terzo dei membri della Giunta comportano la decadenza della Giunta. 
  In caso di dimissioni o cessazione di singoli membri della  Giunta,
questi vengono surrogati a maggioranza dal Consiglio,  con  voto  per
appello nominale. 
  Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne
comporta la decadenza.