(Statuto - art. 30)
                              Art. 30. 
 
  Il Presidente della Giunta  rappresenta  la  Regione;  promulga  le
leggi e i regolamenti regionali; dirige  le  funzioni  amministrative
delegate dallo Stato alla Regione. 
  Convoca la Giunta regionale, la presiede  e  ne  coordina  l'azione
amministrativa; sovraintende agli  uffici  e  ai  servizi  regionali;
presenta  al  Consiglio  il  bilancio  e  il   rendiconto   generale,
unitamente   alla   relazione    generale    sull'attivita'    svolta
dall'amministrazione  regionale;  esercita  le   altre   attribuzioni
conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. 
  Il Presidente designa tra i membri della Giunta il Vice Presidente,
che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. 
  La designazione e comunicata alla Giunta, al Consiglio regionale  e
al Commissario del Governo.