Art. 31. L'ufficio di Presidente o di membro della Giunta regionale e' incompatibile con quello di amministratore di altro ente pubblico economico o di interesse pubblico, che operi nella Regione. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.