(Statuto - art. 31)
                              Art. 31. 
 
  L'ufficio di Presidente o  di  membro  della  Giunta  regionale  e'
incompatibile con quello di amministratore  di  altro  ente  pubblico
economico o di interesse pubblico, che operi nella Regione. 
  Non possono contemporaneamente far  parte  della  Giunta  regionale
ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di  primo  grado,
adottante e adottato.