Art. 32. La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione e, in conformita' con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e attuazione. La Giunta regionale: a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; b) esercita l'attivita' amministrativa di sua competenza; c) predispone e presenta alle Commissioni consiliari competenti i documenti delle diverse fasi di elaborazione dei piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali, e quindi al Consiglio i relativi documenti finali; d) redige annualmente una relazione sull'attivita' dell'amministrazione regionale; e) predispone il bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal Consiglio e redige il rendiconto generale della Regione; f) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio e di liti attive e passive, e transazioni; g) emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali; h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale; i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta; l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto, e dalle leggi.