(Statuto - art. 32)
                              Art. 32. 
 
  La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione e, in conformita' con
gli indirizzi politici e amministrativi  determinati  dal  Consiglio,
esercita funzioni di promozione, di iniziativa e attuazione. 
  La Giunta regionale: 
    a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; 
    b) esercita l'attivita' amministrativa di sua competenza; 
    c) predispone e presenta alle Commissioni consiliari competenti i
documenti delle diverse fasi di elaborazione dei piani  e  programmi,
generali  e  particolari,  economici  e  territoriali,  e  quindi  al
Consiglio i relativi documenti finali; 
    d)    redige    annualmente    una    relazione    sull'attivita'
dell'amministrazione regionale; 
    e) predispone il bilancio, adotta i provvedimenti  di  attuazione
del bilancio e dei programmi approvati  dal  Consiglio  e  redige  il
rendiconto generale della Regione; 
    f) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti
dal bilancio e di liti attive e passive, e transazioni; 
    g) emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali;
    h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione  nei  modi
    stabiliti dalla legge regionale; 
    i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi  e
sulla promozione  dei  conflitti  di  attribuzione  avanti  la  Corte
costituzionale; in caso  di  urgenza  provvede  direttamente  dandone
comunicazione al Consiglio nella prima seduta; 
    l)  esercita  le  altre  attribuzioni  ad  essa  demandate  dalla
Costituzione, dallo Statuto, e dalle leggi.