Art. 33. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti. Il Presidente puo' attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta; questa, su proposta del Presidente, puo' affidare a singoli o piu' membri compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.