(Statuto - art. 33)
                              Art. 33. 
 
  La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni  e  delibera  con
l'intervento della maggioranza dei suoi membri e  a  maggioranza  dei
voti. 
  Il Presidente puo' attribuire, per  affari  determinati,  incarichi
temporanei a singoli membri della Giunta;  questa,  su  proposta  del
Presidente, puo' affidare a singoli o piu' membri compiti  permanenti
di istruzione per gruppi di materie affini. 
  Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa  decisione
della Giunta stessa.