(Statuto - art. 13)
                              Art. 13. 
 
  La Regione e' anche ente democratico di decentramento statale. 
  Adegua la propria attivita' ed organizzazione alle  esigenze  della
autonomia e del decentramento. 
  La Regione esercita normalmente le proprie funzioni  amministrative
delegandole agli enti locali; in casi particolari si avvale dei  loro
uffici. 
  La Regione puo'  affidare  ad  enti  da  essa  istituiti;  ad  enti
pubblici locali o a societa' alle quali  partecipa,  la  gestione  di
attivita' ovvero la esecuzione dei compiti che, per la loro  speciale
natura e dimensione, non possano essere diversamente delegati.