Art. 13. La Regione e' anche ente democratico di decentramento statale. Adegua la propria attivita' ed organizzazione alle esigenze della autonomia e del decentramento. La Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole agli enti locali; in casi particolari si avvale dei loro uffici. La Regione puo' affidare ad enti da essa istituiti; ad enti pubblici locali o a societa' alle quali partecipa, la gestione di attivita' ovvero la esecuzione dei compiti che, per la loro speciale natura e dimensione, non possano essere diversamente delegati.