(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 10)
                              Art. 10. 

 
  Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le
province hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia
del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi  -
fino alla costituzione dei propri uffici -  degli  uffici  periferici
del Ministero del lavoro per l'esercizio  dei  poteri  amministrativi
connessi con le potesta' legislative spettanti alle  province  stesse
in materia di lavoro. 
  I collocatori comunali  saranno  scelti  e  nominati  dagli  organi
statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e  i  sindaci
interessati. 
  I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla
precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della  provincia
stessa, esclusa ogni distinzione  basata  sulla  appartenenza  ad  un
gruppo linguistico o sull'anzianita' di residenza.