(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 12)
                              Art. 12. 

 
  Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le
relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti
hanno facolta' di presentare le proprie osservazioni  ed  opposizioni
in qualsiasi momento fino all'emanazione del  parere  definitivo  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
  Le  province  hanno  altresi'  facolta'  di  proporre  ricorso   al
tribunale superiore delle  acque  pubbliche  avverso  il  decreto  di
concessione e di proroga. 
  I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o
loro delegati sono invitati a partecipare con  voto  consultivo  alle
riunioni del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  nelle  quali
sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma. 
  Il  Ministero  competente  adotta   i   provvedimenti   concernenti
l'attivita' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)  nella
regione, sentito il parere della provincia interessata.