(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
  Nelle concessioni di grande derivazione a  scopo  idroelettrico,  i
concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e  gratuitamente
alle province di Bolzano  e  di  Trento  -  per  servizi  pubblici  e
categorie di utenti da determinare con legge provinciale  -  220  kWh
per ogni kW di potenza nominale media di concessione,  da  consegnare
all'officina  di  produzione,  o   sulla   linea   di   trasporto   e
distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina  stessa,  nel
punto piu' conveniente alla provincia. 
  Le province stabiliscono  altresi'  con  legge  i  criteri  per  la
determinazione del prezzo  dell'energia  di  cui  sopra  ceduta  alle
imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le
quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP. 
  I  concessionari  di  grandi  derivazioni  a  scopo   idroelettrico
dovranno corrispondere semestralmente alle  province  lire  6,20  per
ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario  prima
indicato variera' proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al
5 per cento del prezzo  medio  di  vendita  della  energia  elettrica
dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso. 
  Sulle domande di concessione per grandi derivazioni  idroelettriche
presentate, nelle province di Trento e  di  Bolzano,  in  concorrenza
dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge
dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici  di  concerto
col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa
con la provincia territorialmente interessata.