(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 14)
                              Art. 14. 

 
  E' obbligatorio il parere della provincia  per  le  concessioni  in
materia  di  comunicazioni  e   trasporti   riguardanti   linee   che
attraversano il territorio provinciale. 
  E' altresi' obbligatorio il parere della  provincia  per  le  opere
idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e  la  provincia
predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle  opere
idrauliche di  rispettiva  competenza.  L'utilizzazione  delle  acque
pubbliche da parte dello Stato e della provincia,  nell'ambito  della
rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito
d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a
un apposito comitato.