(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 15)
                              Art. 15. 

 
  Salvo  che  le  norme  generali  sulla   programmazione   economica
dispongano  un  diverso  sistema  di  finanziamento,   il   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   assegna   alle
province di Trento e di  Bolzano  quote  degli  stanziamenti  annuali
iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi  statali
che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle  attivita'
industriali. Le  quote  sono  determinate  sentito  il  parere  della
provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e
del bisogno  della  popolazione  della  provincia  stessa.  Le  somme
assegnate sono utilizzate d'intesa  tra  lo  Stato  e  la  provincia.
Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento
e di Bolzano, in  esecuzione  dei  piani  nazionali  straordinari  di
edilizia  scolastica,  l'impiego  dei  fondi  stessi  e'   effettuato
d'intesa con la provincia. 
  La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati  a
scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta  alla
consistenza di ciascun  gruppo  linguistico  e  in  riferimento  alla
entita' del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari  che
richiedano interventi immediati per esigenze particolari.