(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 8)
                               Art. 8. 

 
  Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro  i
limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: 
     1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad  essi
addetto; 
     2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel
territorio della provincia di Bolzano; 
     3) tutela e conservazione del patrimonio  storico,  artistico  e
popolare; 
     4) usi e costumi locali ed istituzioni  culturali  (biblioteche,
accademie,   istituti,   musei)   aventi    carattere    provinciale;
manifestazioni  ed  attivita'  artistiche,  culturali  ed   educative
locali,  e,  per  la  provincia  di  Bolzano,  anche  con   i   mezzi
radiotelevisivi,  esclusa  la   facolta'   di   impiantare   stazioni
radiotelevisive; 
     5) urbanistica e piani regolatori; 
     6) tutela del paesaggio; 
     7) usi civici; 
     8) ordinamento delle minime  proprieta'  culturali,  anche  agli
effetti dell'art.  847  del  codice  civile;  ordinamento  dei  "masi
chiusi" e delle  comunita'  familiari  rette  da  antichi  statuti  o
consuetudini; 
     9) artigianato; 
    10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente  o  parzialmente,
da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le  agevolazioni  per
la costruzione di case popolari in localita' colpite da  calamita'  e
le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle
province con finanziamenti pubblici; 
    11) porti lacuali; 
    12) fiere e mercati; 
    13) opere di prevenzione  e  di  pronto  soccorso  per  calamita'
pubbliche; 
    14) miniere,  comprese  le  acque  minerali  e  termali,  cave  e
torbiere; 
    15) caccia e pesca; 
    16) alpicoltura e parchi per la protezione della  flora  e  della
fauna; 
    17)  viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici  di   interesse
provinciale; 
    18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale,  compresi
la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; 
    19) assunzione diretta di servizi  pubblici  e  loro  gestione  a
mezzo di aziende speciali; 
    20)  turismo  e  industria  alberghiera,  compresi  le  guide,  i
portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 
    21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico
ed  ittico,  istituti  fitopatologici,  consorzi  agrari  e  stazioni
agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica; 
    22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie  di
competenza provinciale; 
    23)  costituzione  e  funzionamento  di  commissioni  comunali  e
provinciali per l'assistenza  e  l'orientamento  dei  lavoratori  nel
collocamento; 
    24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; 
    25) assistenza e beneficenza pubblica; 
    26) scuola materna; 
    27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in  cui  le
province hanno competenza legislativa; 
    28) edilizia scolastica; 
    29) addestramento e formazione professionale.