(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 9)
                               Art. 9. 

 
  Le province emanano norme legislative nelle  seguenti  materie  nei
limiti indicati dall'art. 5: 
     1) polizia locale urbana e rurale; 
     2)  istruzione  elementare  e   secondaria   (media,   classica,
scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); 
     3) commercio; 
     4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei
lavoratori; 
     5)  costituzione  e  funzionamento  di  commissioni  comunali  e
provinciali di controllo sul collocamento; 
     6)  spettacoli  pubblici  per  quanto  attiene   alla   pubblica
sicurezza; 
     7) esercizi pubblici,  fermi  restando  i  requisiti  soggettivi
richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze,  i  poteri
di vigilanza dello  Stato,  ai  fini  della  pubblica  sicurezza,  la
facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai  sensi
della legislazione statale, i provvedimenti adottati  nella  materia,
anche se definitivi. La disciplina dei  ricorsi  ordinari  avverso  i
provvedimenti   stessi   e'   attuata   nell'ambito    dell'autonomia
provinciale; 
     8) incremento della produzione industriale; 
     9)  utilizzazione  delle  acque  pubbliche,  escluse  le  grandi
derivazioni a scopo idroelettrico; 
    10) igiene e  sanita',  ivi  compresa  l'assistenza  sanitaria  e
ospedaliera; 
    11) attivita' sportive e ricreative con i  relativi  impianti  ed
attrezzature.