(Testo unico-art. 10)
                        Testo unico-art. 10. 
                      (Tredicesimi mensilita') 
 
  Al titolare di assegno vitalizio spetta una tredicesima mensilita', 
  in  ragione  di  un  dodicesimo  dell'importo  annuo   dell'assegno
medesimo. 
La mensilita' di cui al precedente comma e' corrisposta al titolare 
unitamente a quella di dicembre.