(Testo unico-art. 11)
                        Testo unico-art. 11. 
                   (Cumulo con altri trattamenti) 
 
  L'assegno vitalizio e' cumulabile con la pensione di guerra,  anche
se maggiorata dell'assegno integratore di cui  alla  legge  18  marzo
1968, n. 313, nonche'  con  la  pensione  privilegiata  ordinaria  in
funzione di quella di guerra, prevista dalla legge predetta. 
  L'assegno  vitalizio  e',  altresi',  cumulabile  con  la  pensione
sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme  di
assicurazione volontaria, salvo quanto disposto dall'art.  13,  comma
primo.