(Testo unico-art. 12)
                        Testo unico-art. 12. 
                              (Opzione) 
 
  Il titolare di assegno vitalizio puo' optare  per  la  costituzione
della  posizione  assicurativa  presso  l'Istituto  nazionale   della
previdenza sociale. 
  Il diritto di opzione puo' essere esercitato, a pena di  decadenza,
entro  un  anno  dalla  data  della  comunicazione  di   conferimento
dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite
al Fondo di previdenza. 
  Il superstite del  dipendente,  avente  diritto  alla  pensione  di
riversibilita',  ha  facolta'   di   optare   per   la   liquidazione
dell'assegno vitalizio, ove questo risulti piu' favorevole.