(Testo unico-art. 13)
                        Testo unico-art. 13. 
                        (Perdita del diritto) 
 
  Il dipendente  statale  che,  per  il  servizio  gia'  reso,  abbia
conseguito il diritto all'assegno vitalizio, perde  tale  diritto  in
caso di riassunzione che comporti reiscrizione al  Fondo  di  cui  al
successivo  art.  32;  all'atto  della  definitiva   cessazione   dal
servizio,  spetta  il  trattamento  previdenziale  sulla   base   del
complessivo servizio prestato. 
  Il titolare di assegno vitalizio di riversibilita' perde il diritto
nei  casi  che  comportano  la  perdita  della  pensione  statale  di
riversibilita'.