Testo unico-art. 9. (Decorrenza del godimento e prescrizione delle rate) Nei casi in cui per il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio e' prevista la domanda dell'interessato, il godimento dell'assegno non puo' avere decorrenza anteriore di oltre due anni dalla data di presentazione della domanda. Le rate di assegno non riscosse si prescrivono nel termine di due anni; il termine non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia stato portato a conoscenza dell'interessato.