(Testo unico-art. 9)
                         Testo unico-art. 9. 
        (Decorrenza del godimento e prescrizione delle rate) 
 
  Nei casi in cui  per  il  riconoscimento  del  diritto  all'assegno
vitalizio e'  prevista  la  domanda  dell'interessato,  il  godimento
dell'assegno non puo' avere decorrenza anteriore di  oltre  due  anni
dalla data di presentazione della domanda. 
  Le rate di assegno non riscosse si prescrivono nel termine  di  due
anni; il termine non decorre prima del giorno in cui il provvedimento
di liquidazione sia stato portato a conoscenza dell'interessato.