(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  La Giunta provvedera' perche' le Opere di beneficenza, d'istruzione
e di culto, prevedute dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolo  2  della
Legge, non abbiano alcuna interruzione, e siano mantenute secondo  le
disposizioni della Legge medesima.  A  tale  effetto,  a  misura  che
procedera'  alla  liquidazione  dei  beni  ed   all'occupazione   dei
rispettivi Conventi, disporra': 
 
    1° La consegna agli Ospedali, alle corrispondenti  Opere  pie  od
alla Congregazione di  carita'  di  Roma  dei  locali  e  dei  mobili
destinati alla cura degli infermi o ad altre opere di beneficenza; 
 
    2° La consegna al Comune di  Roma,  pel  mantenimento  di  Scuole
primarie, Asili ed Istituti di educazione di simil genere, dei locali
e dei mobili destinati all'istruzione,  per  la  parte  che  concerne
l'insegnamento e l'educazione popolare; 
 
    3° La Consegna agli Istituti che saranno  designati  con  Decreto
Reale, sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito
il  Consiglio  di  Stato,  dei  locali   e   dei   mobili   destinati
all'istruzione secondaria o superiore.