Art. 21. La Giunta provvedera' perche' le Opere di beneficenza, d'istruzione e di culto, prevedute dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della Legge, non abbiano alcuna interruzione, e siano mantenute secondo le disposizioni della Legge medesima. A tale effetto, a misura che procedera' alla liquidazione dei beni ed all'occupazione dei rispettivi Conventi, disporra': 1° La consegna agli Ospedali, alle corrispondenti Opere pie od alla Congregazione di carita' di Roma dei locali e dei mobili destinati alla cura degli infermi o ad altre opere di beneficenza; 2° La consegna al Comune di Roma, pel mantenimento di Scuole primarie, Asili ed Istituti di educazione di simil genere, dei locali e dei mobili destinati all'istruzione, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare; 3° La Consegna agli Istituti che saranno designati con Decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato, dei locali e dei mobili destinati all'istruzione secondaria o superiore.