(Regolamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  La Giunta determinera', contemporaneamente alla consegna dei locali
suindicati, la somma che nell'anno, e salvo le variazioni successive,
potra' erogarsi per il mantenimento  dei  servizi  rispettivi,  e  ne
disporra' il pagamento per intiero, o a rate, secondo le circostanze.