(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  All'intervallo di tempo fra l'occupazione dei rispettivi Conventi e
la  liquidazione  definitiva  dell'assegno  contemplato  dal   n.   4
dell'articolo 2, la Giunta determinera' altresi', coll'autorizzazione
del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, la  somma  che  debba
essere annualmente erogata per lo scopo  designato  nel  detto  n.  4
dell'articolo 2 della Legge.