Art. 23. All'intervallo di tempo fra l'occupazione dei rispettivi Conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dal n. 4 dell'articolo 2, la Giunta determinera' altresi', coll'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, la somma che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel detto n. 4 dell'articolo 2 della Legge.