Art. 24. Ove le Istituzioni di beneficenza e di istruzione, contemplate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2 della Legge, fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio di persone che abitano fuori di Roma, la Giunta provvedera', nei sensi dell'articolo 5 della stessa Legge, a che le Istituzioni medesime siano mantenute in quei luoghi, o a beneficio di persone appartenenti a quei Comuni o a quelle Provincie, a cui vantaggio erano destinate.