(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
  Ove le Istituzioni di beneficenza e di istruzione, contemplate  nei
numeri 1 e 2 dell'articolo 2 della Legge, fossero collocate fuori  di
Roma o stabilite a beneficio di persone che abitano fuori di Roma, la
Giunta provvedera', nei sensi dell'articolo 5 della stessa  Legge,  a
che le Istituzioni medesime siano  mantenute  in  quei  luoghi,  o  a
beneficio di persone appartenenti a quei Comuni o a quelle Provincie,
a cui vantaggio erano destinate.